SLA della connettività aziendale: l’allegato contrattuale (Service Level Agreement) che stabilisce quali prestazioni della linea l’operatore deve garantire. Senza quanto indicato nello SLA, i valori dichiarati nell’offerta commerciale restano indicazioni teoriche e non garanzie contrattuali.
Quando un’azienda cambia connettività, l’attenzione si concentra quasi sempre sulla velocità. È il parametro più immediato, il più facile da confrontare. Dice però poco su cosa accade nell’ora di punta, o quando la connessione si interrompe. La differenza tra una linea che continua a sostenere il lavoro e una che blocca l’opperatività non si misura nei megabit, ma nelle specifiche tecniche del contratto. Per una PMI che lavora con gestionali in cloud, centralino VoIP e backup remoto, quell’allegato vale molto più di velocità di picco.
SLA connettività aziendale: le voci che contano
SLA (Service Level Agreement) dichiara cinque elementi: banda minima garantita, disponibilità del servizio, tempo massimo di ripristino, latenza e perdita pacchetti, indenizzi o penali. Se uno di questi parametri non è indicato nello SLA, non è garantito.
La distinzione è semplice: il materiale commerciale descrive ciò che l’operatore si propone di offrire; lo SLA definisce ciò che si impegna contrattualmente a garantire. Un’offerta può promettere una connessione fino a 1 Gbps ma questa rappresenta la velocità massima teorica e non assicura le prestazioni nelle ore di punta. I valori realmente vincolanti sono quelli riportati nello SLA.
- Banda minima garantita: la velocità minima che l’operatore si impegna a fornire, sia in download sia in upload.
- Disponibilità annua (uptime): la percentuale di tempo in cui il servizio deve risultare attivo.
- Tempo di ripristino: il tempo massimo entro cui l’operatore deve ripristinare il servizio in caso di guasto.
- Latenza e perdita di pacchetti: i parametri che determinano la qualità della connessione, fondamentali per servizi come il centralino VoIP aziendale, le videoconferenze, le applicazioni cloud, i terminali POS e sistemi di pagamento.
- Indennizzi o penali: i rimborsi o gli importi riconosciuti al cliente se l’operatore non rispetta i livelli di servizio previsti dallo SLA.
Che differenza c’è tra banda nominale e banda minima garantita?
La banda nominale indica il massimo teorico raggiungibile, mentre la banda minima garantita rappresenta il valore che l’operatore si impegna a garantire contrattualmente.. Su una connessione da 1 Gbps con una banda minima garantita del 30%, l’operatore si impegna a garantire almeno 300 Mbps: al di sopra di questa soglia il servizio è considerato conforme, al di sotto si configura il presupposto per contestare il disservizio. Nelle connessioni in fibra dedicata la banda è simmetrica e garantita al 100 per cento, sia in upload sia in download.
Uptime e tempo di ripristino: numeri che contano
L’uptime indica il tempo massimo di indisponibilità del servizio nell’arco di un’anno. Il tempo di ripristino definisce quanto può durare un singolo fermo. Sono due parametri da valutare insieme.
Una percentuale di disponibilità, da sola, può essere fuorviante: deve sempre essere tradotta in ore. Anche piccole differenze di uptime possono tradursi in periodi di fermo operativo significativi. Il dato più importante è capire come queste ore possono distribuirsi. Un uptime formalmente rispettato può nascondere un singolo blocco prolungato: nove ore di fermo consecutive hanno un impatto molto diverso rispetto a tre interruzioni separate da tre ore ciascuna. Per questo il tempo massimo di ripristino, la fascia oraria di presidio e la presenza di un servizio di assistenza adeguato, sono elementi importanti quanto la percentuale di dsiponibilità dichiarata.
Secondo AGCOM, a dicembre 2025 le utenze affari italiane contavano 3,005 milioni di accessi broadband e ultrabroadband. Il 24,2 per cento restava entro i 100 Mbps, contro il 14,7 per cento delle utenze residenziali (Osservatorio sulle comunicazioni n. 1/2026).
Quante ore di fermo ammette un uptime del 99,9 per cento?
Circa 8 ore e 45 minuti all’anno. Con il 99,95 per cento si scende a poco meno di 4 ore e mezza, con il 99,99 per cento a meno di un’ora. Sono valori cumulati: tre fermi da tre ore e un unico fermo da nove ore rispettano la stessa soglia, con conseguenze molto diverse.
Come confrontare gli SLA di due offerte in quattro passaggi
Il confronto parte dal fabbisogno interno, non dal listino. Prima si stabilisce quanto fermo l’azienda può assorbire. Poi si verifica quale offerta lo copre.
- Quantificare il costo di un’ora di fermo. Sommare le persone che non possono lavorare e le attività che si bloccano. Il risultato è il benchmark interno da cui partire.
- Chiedere la banda minima garantita in upload. È il valore dichiarato con minore evidenza. Determina la tenuta di backup remoto, videoconferenze e invio di file pesanti.
- Verificare la finestra di presidio dell’assistenza. Un ripristino in quattro ore vale poco se il conteggio si sospende la notte o nei giorni festivi.
- Confrontare i canoni solo a parità di garanzia. Due prezzi diventano paragonabili dopo aver allineato banda garantita, uptime e tempo di ripristino.
| Esigenza dell’azienda | Voce da chiedere nello SLA |
|---|---|
| Centralino VoIP con più linee simultanee | Limiti dichiarati su latenza e perdita di pacchetti |
| Backup notturno verso cloud | Banda garantita in upload, non solo in download |
| Gestionale in cloud usato tutto il giorno | Uptime annuo e presidio esteso dell’assistenza |
| Attività che non può fermarsi un giorno intero | Ripristino contrattualizzato e penali automatiche |
Trasparenza tecnica: quali dati l’operatore deve pubblicare
La normativa obbliga gli operatori a dichiarare velocità minima, massima e normalmente disponibile di ogni offerta. Quei valori sono contestabili. Le tutele coprono anche microimprese e piccole imprese.
Prima di negoziare conviene sapere cosa è già dovuto. Gli operatori devono pubblicare sul proprio sito, in una pagina di trasparenza tecnica, i valori di velocità di ciascuna offerta. Gli stessi valori vanno riportati nella documentazione contrattuale. Non sono indicativi: se la linea non li rispetta, l’utente può reclamare e chiedere un indennizzo. Sulla velocità minima può anche recedere.
Il regolamento sulla qualità dei servizi da postazione fissa estende le tutele contrattuali e informative anche a microimprese e piccole imprese, salvo rinuncia espressa in contratto (AGCOM, delibera 156/23/CONS).
Sotto i 50 addetti e 10 milioni di fatturato le tutele si applicano di diritto. Sopra quella soglia tutto passa dalla negoziazione contrattuale.
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Domande frequenti sugli SLA per connettività aziendale
Sì, ma con garanzie inferiori rispetto a una linea dedicata. La FTTH è condivisa: la capacità del nodo si ripartisce tra i clienti collegati. La banda minima garantita è quindi una frazione di quella nominale, o non viene dichiarata affatto.
Si apre un reclamo formale documentando le interruzioni, con date e orari. Se il contratto prevede penali, l’operatore riconosce un importo o una quota di canone.
Dipende da quanto lavoro passa dalla rete. Uno studio con gestionale, posta e archivio in cloud si ferma del tutto quando la linea cade. In quel caso la garanzia sui tempi di ripristino conta più della banda. Se la rete serve per posta e navigazione, un profilo business standard basta.
Con la misurazione certificata prevista dalla normativa, che produce un documento opponibile all’operatore. I test rapidi online servono come indicazione, ma non hanno valore probatorio. Conviene anche partire dalla verifica della copertura in sede, perché la garanzia dipende dall’infrastruttura attivabile: chi resta fuori copertura trova le alternative quando la fibra non è disponibile in zona.